Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende dare attuazione a quanto richiesto da una recente sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 12641/2006).
      Respingendo il ricorso di un padre che, dopo aver riconosciuto con anni di ritardo il figlio naturale, aveva chiesto che al bambino fosse dato il proprio cognome in luogo di quello della madre - richiesta che non era stata accolta dalla Corte d'appello di Napoli, che aveva tenuto conto anche della cattiva reputazione dell'uomo, esponente della criminalità organizzata -, la Corte di cassazione ha stabilito che il cognome paterno non può essere imposto se lede il diritto dei figli naturali ad essere se stessi. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione di appello, ritenendo meritevole di tutela l'identità personale maturata dal ragazzo nell'ambiente in cui viveva e in cui era conosciuto con il cognome della madre, non essendo più «attuale», in un modello di famiglia che non si ispira più a quello patriarcale, il criterio di trasmissione del cognome affidato a rigidi meccanismi automatici.
      Con la presente proposta di legge si intendono recepire le nuove esigenze segnalate dalla Suprema Corte.

 

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